Distruzione di beni, quali adempimenti effettuare?
Frequentemente in azienda si trovano beni strumentali e non che devono essere smaltiti in quanto non mostrano più alcuna utilità.
Tale verifica andrebbe effettuata entro la fine di ogni esercizio al fine di evitare che nei registri aziendali (registro beni ammortizzabili, inventario, magazzino fiscale, ecc.) si riscontrino dei beni che non sono nemmeno più presenti nella sede aziendale.
E la conseguenza di un simile riscontro potrebbe portare anche alle conseguenze previste dall’art.1 del DPR n. 441/97 che stabilisce che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti“ e tale presunzione non opera qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che i beni sono stati distrutti osservando tale procedura.
Al fine di “eliminare” tali beni sono quindi possibili più opzioni:
– Per i beni con un valore al di sopra dei 10.000 Euro:
Innazitutto occorre inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate oppure ai Comandi della Guardia di Finanza competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione (la sede dell’impresa non ha rilevanza in questo caso). La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione per consentire ai funzionari di essere presenti.
La comunicazione deve contenere:
- il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione;
- le modalità di distruzione;
- la natura dei beni;
- l’ammontare complessivo dei beni;
- il valore eventualmente ottenibile della distruzione.
La procedura prevede la compilazione del verbale redatto dai pubblici ufficiali, che devono essere presenti al momento della distruzione.
Dal verbale devono risultare:
- data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
- natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati.
Infine occorre compilare un documento di trasporto per seguire la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento come sempre deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
– Per i beni con un valore al di sotto dei 10.000 Euro:
E’ possibile procedere in proprio alla distruzione dei beni, senza effettuare alcuna comunicazione ed avvalendosi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella dichiarazione devono risultare: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e/o trasformati.
– Cessione a condizioni di realizzo
Per completezza è bene precisare che esiste una terza opzione (sia per i beni al di sopra dei 10.000 euro che per quelli al di sotto), che consiste nell’emettere una fattura di vendita del bene o della merce ad un soggetto (ad es.: socio della società) il quale, al prezzo pattuito nella fattura, acquista il bene. In questo caso non deve essere effettuato nessun adempimento ma il bene o la merce venduta devono avere un valore corrispondente al valore di “realizzo” ossia al “valore normale”. Nel caso in cui l’azienda sia una ditta individuale, è possibile emettere un’autofattura per l’autoconsumo del bene.
Se quest’ultima soluzione sembra senz’altro la più agevole, è necessario tenere in considerazione che l’attribuzione di un valore di realizzo potrebbe esporre l’azienda al rischio di contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul valore indicato.
Lascia un commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentiti libero di lasciare il tuo contributo!